Statuto


STATUTO

Art. 1) – Denominazione

E’ costituita un’Associazione, con sede in Milano, denominata:”S.I.S.CO. – Società Italiana di Studi Concorsuali”.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) – Finalità dell’associazione

L’Associazione non ha fini di lucro è indipendente, aconfessionale, apartitica e apolitica e le finalità dell’Associazione sono le seguenti:

a) promuovere la conoscenza e la specializzazione nell’ambito del diritto fallimentare e societario;

b) favorire l’incontro tra tutti gli associati per uno scambio continuo e fecondo di esperienze e di notizie;

c) stimolare la ricerca statistica e lo studio degli istituti previsti dalla legge fallimentare e dalle altre leggi in materia concorsuale;

d) promuovere gli studi di diritto fallimentare comparato, nella prospettiva di una unificazione delle procedure concorsuali nell’ambito della Comunità Europea.

Per il raggiungimento dei suoi scopi in via strumentale l’Associazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

b) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;

d) organizzare convegni, corsi di formazione e aggiornamento, stage anche internazionali, e scambi culturali;

e) svolgere ogni altra iniziativa idonea e opportuna per il proseguimento delle proprie finalità.

Art. 3) – Associati Effettivi, Onorari e Sostenitori

Possono essere associati effettivi tutti coloro che operano nel campo del diritto fallimentare e societario sia a livello scientifico che sul piano pratico operativo (come magistrati, professori universitari, avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni e società professionali nell’ambito delle categorie sopra indicate).

Possono essere nominati Associati Onorari (persone fisiche) coloro che il Consiglio Direttivo ritiene meritevoli per gli studi svolti e per l’attività prestata in favore della Associazione e per il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Possono essere nominati Associati Sostenitori coloro che intendono dare alla Associazione il loro appoggio ed il loro contributo (come Enti, Ordini professionali, Associazioni, Società e Persone Fisiche).

Art. 4) – Qualità di Associato

La qualità di Associato Effettivo si acquista con la iscrizione e con il pagamento delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Associazione, con eventuale ulteriore contributo, differenziato in caso di associazioni e di società per particolari esigenze dell’Associazione.

L’ammissione degli Associati Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

L’ammissione degli Associati Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo versamento della quota annualmente fissata dallo stesso Consiglio.

Ogni Associato ha il dovere di rispettare le delibere degli organi dell’Associazione.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fatta salva la facoltà di recesso dell’Associato.

Tutti gli Associati hanno parità di diritti con il limite per gli Associati Sostenitori i quali non hanno diritto di voto in assemblea.

Le quote associative e i contributi non sono trasmissibili e rimborsabili e non sono soggetti a rivalutabilità.

Art. 5 ) – Recesso ed esclusione

L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dai due terzi dei membri l’esclusione di Associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

– morosità protratta per due anni e non sanata nonostante formale invito a pagare le quote insolute;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;

– condotta incompatibile con le finalità dell’Associazione.

Art. 6) – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate dagli Associati;

b) dai proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;

c) dai contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi per disposizione dell’oblatore possono avere una destinazione specifica;

d) dai contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati, nonché dai contributi finalizzati a sostegno di particolari esigenze documentate dall’associazione.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 7) – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 settembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il conto economico per l’esercizio decorso, da sottoporre all’assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto economico avverrà entro il 30 giugno.

Art. 8) – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea generale degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) i due vice presidente;

e) il Segretario Generale;

f) il Tesoriere;

g) i Revisori dei conti;

h) Collegio dei Probiviri.

II Consiglio Direttivo può nominare uno o più Segretari aggiunti.

Art. 9) – Assemblea generale degli Associati

L’Assemblea generale degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da uno dei due vice presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale, o in caso di sua assenza, dal membro più giovane del Consiglio che sia presente.

Essa delibera su tutte le questioni poste all’ordine del giorno ed in particolare:

– elegge i membri del Consiglio Direttivo, fissandone il numero;

– elegge i revisori dei conti e i membri del Collegio dei Probiviri;

– approva i conti dell’esercizio precedente e delibera in merito all’esercizio successivo;

– stabilisce in ordine alla futura attività dell’Associazione fornendo indicazioni di massima al Consiglio Direttivo;

– delibera su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno un quarto degli Associati, in ordine ad eventuali modifiche dello statuto;

– delibera sullo scioglimento nominando uno o più commissari per la verifica dei conti, specificando l’ente al quale dovranno devolversi gli eventuali fondi residui.

Art. 10) – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea generale degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione e si riunisce almeno una volta all’anno.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga necessario; la convocazione dell’Assemblea è obbligatoria qualora ne faccia richiesta almeno un quarto degli Associati (effettivi ed onorari).

La convocazione deve avvenire mediante avviso personale inviato a ciascun Associato almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

Tale avviso deve indicare il luogo ed il tempo e le modalità della riunione per la prima e per la seconda convocazione, nonché la specificazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Tutti gli Associati Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale e gli Associati onorari possono partecipare all’Assemblea generale con voto deliberante.

Gli stessi hanno comunque diritto ad un voto qualunque sia l’oggetto della delibera assembleare.

Sono ammesse le deleghe solo ad altro Associato, ma ciascun delegato non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Art. 11) – Deliberazioni dell’Assemblea

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti, fatta eccezione per quelle relative alla modifica dello Statuto ed allo scioglimento dell’Associazione, per le quali si richiede il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti o rappresentati.

Per la validità dell’Assemblea è richiesta la presenza in prima convocazione di almeno un terzo degli Associati effettivi ed onorari.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Il verbale di ogni riunione è redatto dal Segretario dell’Assemblea e viene poi custodito tra gli atti sociali.

Art. 12) – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 Associati eletti dall’assemblea generale tra gli Associati Effettivi ed Onorari.

Il numero di membri del Consiglio Direttivo per il triennio è stabilito, anche in base alle esigenze di organizzazione dell’Associazione, dell’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili, e nella sua prima riunione procede alla nomina del Presidente, di due vice presidenti, del Segretario Generale, del Tesoriere e di eventuali Segretari aggiunti.

Il Consiglio Direttivo potrà anche nominare un Presidente Onorario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte all’anno; per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13) Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo delibera sull’attività della Associazione secondo le indicazioni di massima ricevute dall’Assemblea generale degli Associati ed in particolare:

– coordina l’attività promuovendo incontri nazionali ed internazionali tra gli Associati;

– organizza convegni di studio, incontri operativi e congressi, avvalendosi della collaborazione di esperti;

– stabilisce le modalità di partecipazione dell’Associazione a convegni nazionali ed internazionali;

– delibera sull’ammissione degli Associati Onorari, nonché sulla radiazione e sulla decadenza degli Associati;

– determina l’ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali contributi in presenza di particolari esigenze dell’Associazione;

– sottopone annualmente all’Assemblea generale i bilanci preventivi e consuntivi per la loro approvazione;

– indice nuove elezioni almeno 30 giorni prima della scadenza del proprio mandato;

– convoca almeno una volta all’anno, l’Assemblea generale degli Associati;

– costituisce, ove ne ravvisi l’opportunità, speciali commissioni consultive per lo studio di particolari problemi, ovvero per lo svolgimento di speciali attività;

– delibera, in via d’urgenza, su ogni materia di spettanza dell’Assemblea generale, con obbligo di sottoporre tali decisioni, a pena di decadenza, a detta Assemblea nella prima riunione successiva.

II Consiglio ha facoltà, inoltre, di nominare delegati o coordinatori di zona, i quali potranno essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo con voto solo consultivo.

Il Consiglio delibera infine sulle forme di collaborazione con altre Associazioni aventi le stesse finalità.

Art. 14) – Il Presidente e i vice Presidente

Il Presidente dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio.

Il Presidente, inoltre, con la collaborazione del Segretario Generale, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, portandole a conoscenza di tutti gli Associati.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito da uno dei vice Presidente.

Art. 15) – Il Segretario Generale

Il segretario generale assiste il Presidente in ogni attività e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.

Egli provvede alla tenuta dei registri e della documentazione relativa all’Associazione.

D’intesa con il Tesoriere provvede alla tenuta ed all’aggiornamento dell’albo degli Associati, distinti secondo le rispettive categorie.

Art. 16) – Il Tesoriere

II Tesoriere riscuote le quote sociali ed amministra i fondi dell’Associazione.

Il Tesoriere provvede alle spese di ordinaria amministrazione.

Art. 17) – I Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea, a maggioranza semplice dei presenti, in numero di tre effettivi e due supplenti, fra i Soci che abbiano le caratteristiche previste per la revisione contabile.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18) – Collegio dei Probiviri

L’Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto da tre ovvero cinque membri scelti fra i Soci.

I Probiviri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per due volte consecutive.

Il Collegio nomina tra i suoi membri, il Presidente ed il Segretario.

I Probiviri assumono le sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci che abbiano violato le norme statutarie.

Le delibere del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza assoluta dei membri del Collegio e sono inappellabili.

In caso di impedimento di uno o più membri del Collegio dei Probiviri, l’Assemblea, appositamente convocata, provvederà alla sostituzione.

Art. 19) Rinnovo del Consiglio Direttivo

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo, all’Assemblea generale ogni Associato può proporre la candidatura di altri Associati.

Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza dei voti.

Art. 20) – Sostituzioni

Nel caso in cui alcuno dei membri del Consiglio Direttivo cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina di altro Associato effettivo od Onorario in sua sostituzione.

La delibera del Consiglio Direttivo dovrà poi essere sottoposta alla prima Assemblea che verrà indetta, per la ratifica o la indicazione di altro componente.

Art. 21) – Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione l’Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione, sarà devoluto, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ad Enti che hanno quale scopo esclusivo o prevalente quello dell’Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di impossibilità di funzionamento dell’Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Art. 22) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge in materia e in particolare quelle dettate dal Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute.